(Trattato-art. 248)
 
                              Art. 248 
 
 
  Saranno  regolate  per  mezzo  di  «Uffici   di   verifica   e   di
compensazione» istituiti da  ciascuna  delle  Alte  Parti  contraenti
entro tre mesi dalla  notificazione  prevista  alla  lettera  e),  le
seguenti categorie di obbligazioni pecuniarie: 
 
    1° I debiti esigibili prima della guerra, pagabili dai sudditi di
una delle Potenze contraenti, residenti nel territorio  di  essa,  ai
sudditi di una Potenza avversaria,  residenti  nel  territorio  della
medesima. 
 
    2° I debiti divenuti esigibili durante  la  guerra,  pagabili  ai
sudditi di una delle Potenze contraenti, residenti nel territorio  di
essa risultanti da transazioni o da contratti intervenuti coi sudditi
di una Potenza avversaria, residenti nel territorio di essa,  la  cui
esecuzione totale o parziale sia  stata  sospesa  per  effetto  dello
stato di guerra. 
 
    3° Gli interessi scaduti prima e durante  la  guerra,  dovuti  ai
sudditi di una Potenza contraente, provenienti  da  titoli  emessi  o
ritirati da una Potenza avversaria,  purche'  il  pagamento  di  tali
interessi ai sudditi di detta Potenza o ai  neutrali  non  sia  stato
sospeso durante la guerra. 
 
    4° I capitali rimborsabili prima e durante la guerra  ai  sudditi
di una delle Potenze contraenti, in rappresentanza di  titoli  emessi
da una Potenza avversaria, purche' il pagamento di questi capitali ai
sudditi di detta Potenza o ai neutrali non sia stato sospeso  durante
la guerra. 
 
  Nel caso di interessi o di capitali pagabili per  titoli  emessi  o
ritirati dal Governo  dell'antica  Monarchia  austro-ungarica,  sara'
accreditato o pagato dall'Austria soltanto l'importo degli  interessi
dei capitali relativi al debito  a  carico  dall'Austria  secondo  le
disposizioni della  Parte  IX  (Clausole  finanziarie)  del  presente
trattato e dei criteri adottati dalla Commissione delle riparazioni. 
 
  Il prodotto  della  liquidazione  dei  beni,  diritti  e  interessi
nemici, di cui alla sezione IV e al suo allegato, sara' assunto nella
moneta e al cambio previsto alla seguente lettera d) dagli Uffici  di
verifica e di compensazione, e destinato da essi  in  conformita'  di
quanto e' stabilito nella sezione e nell'allegato predetti. 
 
  Le operazioni contemplate in  questo  articolo  saranno  effettuate
secondo i seguenti  principi  e  in  conformita'  dell'allegato  alla
presente sezione: 
 
    a) Ciascuna delle Alte Parti  contraenti  proibira',  dal  giorno
della firma del presente trattato, ogni  pagamento,  accettazione  di
pagamento, e in venerale ogni comunicazione fra le parti, concernente
il saldo di tali debiti, fuor che per mezzo degli Uffici di  verifica
e di compensazione predetti. 
 
    b) Ciascuna delle Alte Parti contraenti,  rispettivamente,  sara'
responsabile del pagamento dei predetti debiti  dei  propri  sudditi,
salvoche'  il  debitore  fosse  prima  della  guerra  in   stato   di
fallimento, di moratoria o di insolvenza dichiarata, o la somma fosse
dovuta da una societa', i cui affari siano stati liquidati durante la
guerra in conformita' della legislazione eccezionale di guerra 
 
    c) Le somme dovute ai sudditi di una delle Alte Parti  contraenti
dai sudditi di una Potenza avversaria saranno addebitati  all'Ufficio
di verifica e di compensazione del paese del debitore  e  versate  al
creditore dall'Ufficio del paese di quest'ultimo. 
 
    d) I debiti saranno pagati o accreditati nella valuta  di  quella
delle  Potenze  alleate  o  associate  (comprese  le  colonie   e   i
protettorati delle medesime, i Domini britannici e l'India) che sara'
interessata. Se i debiti sono pagabili  in  una  valuta  diversa,  si
pagheranno  o  accrediteranno  nella  divisa  del  paese  interessato
(Potenza  alleata  o  associata,   colonia,   protettorato,   Dominio
britannico o India), al saggio del cambio anteriore alla guerra. 
 
  Nell'applicazione di questa disposizione, si  considera  il  saggio
del cambio anteriore alla guerra eguale alla media del  saggio  delle
rimesse telegrafiche della Potenza alleata o  associata  interessata,
durante il mese immediatamente anteriore all'apertura delle ostilita'
fra la detta Potenza e l'Austria-Ungheria. 
 
  La disposizione precedente, relativa  al  saggio  del  cambio,  non
sara' applicabile, nel caso che un contratto stabilisse espressamente
un  determinato  saggio  per  la  conversione  della  divisa  in  cui
l'obbligazione e' espressa, nella  valuta  della  Potenza  alleata  e
associata interessata. 
 
  Nei riguardi dei nuovi Stati di Polonia e Czeco-Slovacco, la valuta
di saldo e il saggio del cambio applicabili ai debiti da pagare o  da
accreditare saranno stabiliti  dalla  Commissione  delle  riparazioni
prevista alla parte VIII (Riparazioni), salvo che fossero determinati
preventivamente per accordo fra gli Stati interessati. 
 
    e) Le disposizioni del presente articolo e del seguente  allegato
non si applicheranno fra  l'Austria,  da  una  parte,  e  le  Potenze
alleate o associate, le loro colonie o i loro protettorati, i  Domini
britannici o l'India, dall'altra, se,  entro  un  mese  dal  deposito
delle ratifiche del presente  trattato  da  parte  della  Potenza  in
questione, o per conto di un Dominio o dell'India, non sia a tal uopo
dato avviso all'Austria del Governo della  detta  Potenza  alleata  o
associata, del detto Dominio o dall'India, secondo il caso. 
 
    f) Gli Stati alleati e associati che hanno  aderito  al  presente
articolo e al  seguente  allegato  potranno  convenire  fra  loro  di
applicarli ai sudditi rispettivi, stabiliti sul  proprio  territorio,
per quanto concerne i rapporti fra i medesimi e i sudditi  austriaci.
In tal caso, i  pagamenti  eseguiti  in  conformita'  della  presente
disposizione  saranno  regolati  fra  gli  Uffici   di   verifica   e
compensazione alleati e associati interessati. 
 
                              ALLEGATO. 
                                § 1. 
 
  Ciascuna delle Alte Parti contraenti  istituira',  entro  tre  mesi
dalla notificazione di cui all'art. 248, lettera e), un  «Ufficio  di
verifica e di compensazione» per il  pagamento  ed  il  ricupero  dei
debiti nemici. 
 
  Potranno essere istituiti Uffici locali per una parte dei territori
delle Alte Parti contraenti. Questi Uffici funzioneranno  nei  limiti
del loro distretto come gli Uffici  centrali,  ma  tutti  i  rapporti
coll'Ufficio situato nel paese avversario si effettueranno per  mezzo
dell'Ufficio centrale. 
 
                                § 2. 
 
  Nel presente allegato s'intendono per «debiti nemici» i  debiti  di
cui al paragrafo 1° dell'art. 248; per «debitori nemici»  le  persone
che devono tali somme; per «creditori nemici» le persone  alle  quali
tali somme sono dovute; per «Ufficio creditore» l'Ufficio di verifica
e compensazione che funziona nel paese del creditore, e per  «Ufficio
debitore» l'Ufficio di verifica e di compensazione che  funziona  nel
paese del debitore. 
 
                                § 3. 
 
  Le Alte Parti contraenti puniranno le infrazioni alle  disposizioni
della lettera a) dell'art. 248 colle pene previste attualmente  dalla
loro legislazione circa il commercio  col  nemico.  Esse  proibiranno
inoltre nel loro territorio ogni azione giudiziaria pel pagamento  di
tali debiti, salvo i casi previsti dal presente allegato. 
 
                                § 4. 
 
  La garanzia del Governo di cui alla lettera b) dell'art. 248  avra'
effetto quando il ricupero del debito non possa  avvenire,  qualunque
ne sia il motivo, salvo che il debito  fosse  prescritto  secondo  la
legislazione del paese del debitore, al momento  della  dichiarazione
di guerra, o il debitore fosse a quel tempo in istato di  fallimento,
di moratoria o di insolvenza dichiarata, o la somma fosse  dovuta  da
una Societa' i cui affari siano stati liquidati in conformita'  della
legislazione eccezionale di guerra. In tal caso la procedura  di  cui
al presente allegato si applichera' al pagamento delle riparazioni. 
 
  I termini «in stato di fallimento» e di «moratoria» si  riferiscono
all'applicazione  delle   leggi   che   prevedono   tali   condizioni
giuridiche; l'espressione «in  stato  di  insolvenza  dichiarata»  si
riferisce a una condizione giuridica analoga,  prevista  dalla  legge
inglese. 
 
                                § 5. 
 
  I creditori daranno all'Ufficio creditore, entro sei mesi dalla sua
istituzione, notizia dei loro crediti e gli forniranno i documenti  e
le informazioni che loro saranno richiesti. 
 
  Le Alte Parti contraenti prenderanno le disposizioni opportune  per
perseguire e punire le collusioni fra creditori  e  debitori  nemici.
Gli Uffici si daranno comunicazione di ogni elemento  e  informazione
atti a scoprire ed a punire simili collusioni. 
 
  Le Alte Parti contraenti faciliteranno, per quanto e' possibile, le
comunicazioni postali e telegrafiche, a spese degli interessati e per
mezzo degli Uffici, tra debitori e creditori che desiderino venire  a
un accordo sull'ammontare del debito. 
 
  L'Ufficio creditore dara' notizia  all'Ufficio  debitore  di  tutti
debiti che gli sono stati dichiarati. L'Ufficio debitore  indichera',
in tempo utile, all'Ufficio creditore i debiti riconosciuti e  quelli
contestati. In questo secondo caso, l'Ufficio debitore fara' menzione
dei motivi per cui il debito non e' riconosciuto. 
 
                                § 6. 
 
  Quando un debito e'  stato  riconosciuto,  in  tutto  o  in  parte,
l'Ufficio debitore accreditera'  subito  dell'ammontare  riconosciuto
l'Ufficio  creditore,  al  quale   dara'   in   pari   tempo   avviso
dell'accreditamento. 
 
                                § 7. 
 
  Il debito s'intendera'  riconosciuto  nella  sua  totalita'  ed  il
relativo ammontare sara' subito accreditato all'Ufficio creditore,  a
meno che, entro tre mesi dal ricevimento della notificazione che  gli
sara' stata fatta, salvo proroga  accettata  dall'Ufficio  creditore,
l'Ufficio  debitore  non  faccia  sapere  che  il   debito   non   e'
riconosciuto. 
 
                                § 8. 
 
  Quando il debito non sia riconosciuto in tutto o in  parte,  i  due
Uffici esamineranno il  caso  di  comune  accordo  e  tenteranno  una
conciliazione tra le parti. 
 
                                § 9. 
 
  L'ufficio  creditore  paghera'  ai  singoli  creditori   le   somme
accreditate,  valendosi,  a  tale  scopo,  dei  fondi  messi  a   sua
disposizione dal Governo del proprio paese, alle condizioni stabilite
dal Governo stesso, in specie ritenendo le somme stimate necessarie a
coprire rischi, spese e diritti di commissione. 
 
                                § 10. 
 
  Chiunque abbia reclamato il pagamento di un debito nemico,  il  cui
ammontare non sia in tutto o in  parte  riconosciuto,  dovra'  pagare
all'Ufficio, a titolo di multa, un interesse del 5% sulla  parte  del
debito non riconosciuta. Del  pari,  chiunque  si  sia  indebitamente
rifiutato di riconoscere in tutto o in parte il  debito  reclamato  a
suo carico, dovra' pagare, a titolo di multa,  un  interesse  del  5%
sull'ammontare della parte di debito per la quale il suo rifiuto  sia
riconosciuto ingiustificato. 
 
  Questo interesse sara' dovuto dal giorno della scadenza del termine
previsto dal paragrafo 7 fino al  giorno  in  cui  la  domanda  sara'
riconosciuta ingiustificata o il debito sara' pagato. 
 
  Gli  Uffici,  ciascuno  per  la  parte   di   propria   competenza,
provvederanno per la riscossione delle multe e  saranno  responsabili
nel caso che tali multe non potessero venire riscosse. 
 
  Le multe saranno accreditate all'altro Ufficio, che  le  tratterra'
quale  contributo   alle   spese   di   esecuzione   delle   presenti
disposizioni. 
 
                                § 11. 
 
  Il bilancio delle operazioni sara'  fatto  ogni  mese  e  il  saldo
regolato dallo  Stato  debitore  entro  otto  giorni,  coll'effettivo
versamento di numerario. 
 
  Tuttavia i saldi dovuti da una o piu' Potenze alleate  o  associate
saranno trattenuti fino al pagamento  integrale  delle  somme  dovute
alle Potenze alleate e associate, e ai loro sudditi,  a  causa  della
guerra. 
 
                                § 12. 
 
  Per facilitare la discussione fra  gli  Uffici,  ognuno  di  questi
avra' un rappresentante nella citta' dove funzionera' l'altro. 
 
                                § 13. 
 
  Salvo eccezioni motivate, gli affari saranno discussi,  per  quanto
e' possibile, presso l'Ufficio debitore. 
 
                                § 14. 
 
  In applicazione dell'art. 248, lettera b), le Alte Parti contraenti
sono responsabili del pagamento dei debiti nemici dei propri  sudditi
debitori. 
 
  L'Ufficio debitore dovra' accreditare l'Ufficio creditore di  tutti
i debiti riconosciuti, anche  quando  ne  sia  stata  impossibile  la
riscossione dal singolo debitore. Tuttavia i Governi dovranno dare al
rispettivo Ufficio tutti i poteri necessari per ottenere il  ricupero
dei crediti riconosciuti. 
 
                                § 15. 
 
  Ogni Governo garantira' le spese  dell'Ufficio  stabilito  sul  suo
territorio, compresi gli stipendi del personale. 
 
                                § 16. 
 
  In caso di disaccordo fra due Uffici sull'esistenza del debito e in
caso di conflitto tra debitore e creditore nemici o fra  gli  Uffici,
la controversia  sara'  sottoposta  ad  arbitrato,  se  le  parti  vi
consentonoi alle condizioni da esse stabilite di  comune  accordo,  o
portata dinanzi al Tribunale arbitrale misto di cui alla  sezione  IV
seguente. 
 
  La controversia potra' tuttavia, su domanda dell'Ufficio creditore,
essere sottoposta  alla  giurisdizione  dei  Tribunali  ordinari  del
domicilio del debitore. 
 
                                § 17. 
 
  Le somme approvate dal Tribunale  arbitrale  misto,  dai  tribunali
ordinari o dal tribunale arbitrale saranno ricuperate per mezzo degli
Uffici come se fossero state riconosciute dall'Ufficio debitore. 
 
                                § 18. 
 
  I Governi interessati designeranno un agente incaricato di produrre
le istanze davanti al tribunale arbitrale misto per conto del proprio
Ufficio. Questo agente esercitera' un sindacato generale  sumandatari
e sugli avvocati dei sudditi del suo Paese. 
 
  Il Tribunale giudica in base agli  atti.  Puo'  tuttavia  udire  le
parti, in persona  o  rappresentate,  a  loro  scelta,  da  mandatari
graditi ai due Governi o dall'agente predetto; questi ha facolta'  di
intervenire a fianco della parte, come di riassumere e sostenere  una
domanda da essa abbandonata. 
 
                                § 19. 
 
  Gli Uffici interessati forniranno al Tribunale arbitrale  misto  le
informazioni ed i documenti in loro possesso allo scopo di permettere
al  tribunale  di  decidere  rapidamente  sui  casi  che   gli   sono
sottoposti. 
 
                                § 20. 
 
  L'appello di una delle parti contro la concorde decisione  dei  due
Uffici importa per l'appellante  l'obbligo  di  un  deposito  per  le
spese, che sara'  restituito  soltanto  se  la  prima  decisione  sia
modificata   in   favore   dell'appellante,    e    in    proporzione
all'accoglimento dell'appello dovendo, in tal caso, la parte  avversa
essere condannata nella stessa proporzione ai danni e alle spese.  Il
deposito potra' essere  sostituito  da  una  garanzia  accettata  dal
Tribunale. 
 
  Per tutte le vertenze sottoposte al Tribunale  sara'  prelevato  un
diritto del 5% sull'ammontare della  somma  in  contestazione.  Salvo
decisione contraria del Tribunale,  questo  diritto  sara'  a  carico
della parte soccombente. Questo diritto sara' cumulato  col  deposito
di cui sopra. Esso e' del pari indipendente dalla garanzia. 
 
  Il Tribunale puo' assegnare a una delle parti  danni  e  interessi,
fino alla concorrenza delle spese del processo. 
 
  Ogni  somma  dovuta  in  applicazione  di  questo  paragrafo  sara'
accreditata all'Ufficio della parte vincitrice e fara' oggetto di  un
conto separato. 
 
                                § 21. 
 
  Per il sollecito disbrigo  degli  affari  si  terra'  conto,  nella
scelta del personale degli Uffici e del  Tribunale  arbitrale  misto,
della conoscenza della lingua dell'altro paese interessato. 
 
  Gli  Uffici  potranno  corrispondere   liberamente   tra   loro   e
trasmettersi documenti nella propria lingua. 
 
                                § 22. 
 
  Salvo occordo contrario fra i Governi interessati, i debiti saranno
fruttiferi nelle condizioni seguenti: 
 
  Nessun interesse sara' corrisposto sulle somme dovute a  titolo  di
dividendi,  interessi  o  altri  pagamenti  periodici  rappresentanti
l'interesse del capitale. 
 
  Il saggio dell'interesse sara' del 5 per cento  annuo,  salvo  che,
per contratto, per legge o consuetudine locale,  il  creditore  debba
ricevere l'interesse ad un saggio diverso. In tal caso questo  saggio
sara' applicato. 
 
  Gli  interersi  decorreranno   dal   giorno   dell'apertura   delle
ostilita', o per un debito scaduto  durante  la  guerra,  dal  giorno
della scadenza e fino al giorno in cui l'ammontare del  debito  sara'
accreditato all'Ufficio creditore. 
 
  Gli interessi dovuti saranno considerati come  debiti  riconosciuti
dagli Uffici  e  accreditati,  alle  stesse  condizioni,  all'Ufficio
creditore. 
 
                                § 23. 
 
  Se,  in  seguito  alla  decisione  degli  Uffici  o  del  Tribunale
arbitrale misto, un reclamo non e' considerato compreso fra i casi di
cui all'articolo 248, il creditore avra' facolta'  di  perseguire  il
ricupero  del  suo  credito  dinanzi  ai  tribunali  ordinari,  o  in
qualsiasi altro modo, a forma di legge. 
 
  La domanda presentata all'Ufficio interrompe la prescrizione. 
 
                                § 24. 
 
  Le Alte Parti contraenti convengono di considerare le decisioni del
Tribunale arbitrale misto come definitive e di renderle  obbligatorie
per i propri sudditi. 
 
                                § 25. 
 
  Se un  Ufficio  creditore  si  rifiuta  di  notificare  all'Ufficio
debitore una domanda o di compiere un atto di procedura previsto  nel
presente allegato e inteso a far valere, in tutto  o  in  parte,  una
domanda che gli sia stata debitamente notificata,  dovra'  rilasciare
al creditore un  certificato  indicante  la  somma  reclamata,  e  il
creditore  potra'  perseguirne  il  ricupero  davanti  ai   tribunali
ordinari o in qualsiasi altro modo, a forma di legge.