Art. 248 Saranno regolate per mezzo di «Uffici di verifica e di compensazione» istituiti da ciascuna delle Alte Parti contraenti entro tre mesi dalla notificazione prevista alla lettera e), le seguenti categorie di obbligazioni pecuniarie: 1° I debiti esigibili prima della guerra, pagabili dai sudditi di una delle Potenze contraenti, residenti nel territorio di essa, ai sudditi di una Potenza avversaria, residenti nel territorio della medesima. 2° I debiti divenuti esigibili durante la guerra, pagabili ai sudditi di una delle Potenze contraenti, residenti nel territorio di essa risultanti da transazioni o da contratti intervenuti coi sudditi di una Potenza avversaria, residenti nel territorio di essa, la cui esecuzione totale o parziale sia stata sospesa per effetto dello stato di guerra. 3° Gli interessi scaduti prima e durante la guerra, dovuti ai sudditi di una Potenza contraente, provenienti da titoli emessi o ritirati da una Potenza avversaria, purche' il pagamento di tali interessi ai sudditi di detta Potenza o ai neutrali non sia stato sospeso durante la guerra. 4° I capitali rimborsabili prima e durante la guerra ai sudditi di una delle Potenze contraenti, in rappresentanza di titoli emessi da una Potenza avversaria, purche' il pagamento di questi capitali ai sudditi di detta Potenza o ai neutrali non sia stato sospeso durante la guerra. Nel caso di interessi o di capitali pagabili per titoli emessi o ritirati dal Governo dell'antica Monarchia austro-ungarica, sara' accreditato o pagato dall'Austria soltanto l'importo degli interessi dei capitali relativi al debito a carico dall'Austria secondo le disposizioni della Parte IX (Clausole finanziarie) del presente trattato e dei criteri adottati dalla Commissione delle riparazioni. Il prodotto della liquidazione dei beni, diritti e interessi nemici, di cui alla sezione IV e al suo allegato, sara' assunto nella moneta e al cambio previsto alla seguente lettera d) dagli Uffici di verifica e di compensazione, e destinato da essi in conformita' di quanto e' stabilito nella sezione e nell'allegato predetti. Le operazioni contemplate in questo articolo saranno effettuate secondo i seguenti principi e in conformita' dell'allegato alla presente sezione: a) Ciascuna delle Alte Parti contraenti proibira', dal giorno della firma del presente trattato, ogni pagamento, accettazione di pagamento, e in venerale ogni comunicazione fra le parti, concernente il saldo di tali debiti, fuor che per mezzo degli Uffici di verifica e di compensazione predetti. b) Ciascuna delle Alte Parti contraenti, rispettivamente, sara' responsabile del pagamento dei predetti debiti dei propri sudditi, salvoche' il debitore fosse prima della guerra in stato di fallimento, di moratoria o di insolvenza dichiarata, o la somma fosse dovuta da una societa', i cui affari siano stati liquidati durante la guerra in conformita' della legislazione eccezionale di guerra c) Le somme dovute ai sudditi di una delle Alte Parti contraenti dai sudditi di una Potenza avversaria saranno addebitati all'Ufficio di verifica e di compensazione del paese del debitore e versate al creditore dall'Ufficio del paese di quest'ultimo. d) I debiti saranno pagati o accreditati nella valuta di quella delle Potenze alleate o associate (comprese le colonie e i protettorati delle medesime, i Domini britannici e l'India) che sara' interessata. Se i debiti sono pagabili in una valuta diversa, si pagheranno o accrediteranno nella divisa del paese interessato (Potenza alleata o associata, colonia, protettorato, Dominio britannico o India), al saggio del cambio anteriore alla guerra. Nell'applicazione di questa disposizione, si considera il saggio del cambio anteriore alla guerra eguale alla media del saggio delle rimesse telegrafiche della Potenza alleata o associata interessata, durante il mese immediatamente anteriore all'apertura delle ostilita' fra la detta Potenza e l'Austria-Ungheria. La disposizione precedente, relativa al saggio del cambio, non sara' applicabile, nel caso che un contratto stabilisse espressamente un determinato saggio per la conversione della divisa in cui l'obbligazione e' espressa, nella valuta della Potenza alleata e associata interessata. Nei riguardi dei nuovi Stati di Polonia e Czeco-Slovacco, la valuta di saldo e il saggio del cambio applicabili ai debiti da pagare o da accreditare saranno stabiliti dalla Commissione delle riparazioni prevista alla parte VIII (Riparazioni), salvo che fossero determinati preventivamente per accordo fra gli Stati interessati. e) Le disposizioni del presente articolo e del seguente allegato non si applicheranno fra l'Austria, da una parte, e le Potenze alleate o associate, le loro colonie o i loro protettorati, i Domini britannici o l'India, dall'altra, se, entro un mese dal deposito delle ratifiche del presente trattato da parte della Potenza in questione, o per conto di un Dominio o dell'India, non sia a tal uopo dato avviso all'Austria del Governo della detta Potenza alleata o associata, del detto Dominio o dall'India, secondo il caso. f) Gli Stati alleati e associati che hanno aderito al presente articolo e al seguente allegato potranno convenire fra loro di applicarli ai sudditi rispettivi, stabiliti sul proprio territorio, per quanto concerne i rapporti fra i medesimi e i sudditi austriaci. In tal caso, i pagamenti eseguiti in conformita' della presente disposizione saranno regolati fra gli Uffici di verifica e compensazione alleati e associati interessati. ALLEGATO. § 1. Ciascuna delle Alte Parti contraenti istituira', entro tre mesi dalla notificazione di cui all'art. 248, lettera e), un «Ufficio di verifica e di compensazione» per il pagamento ed il ricupero dei debiti nemici. Potranno essere istituiti Uffici locali per una parte dei territori delle Alte Parti contraenti. Questi Uffici funzioneranno nei limiti del loro distretto come gli Uffici centrali, ma tutti i rapporti coll'Ufficio situato nel paese avversario si effettueranno per mezzo dell'Ufficio centrale. § 2. Nel presente allegato s'intendono per «debiti nemici» i debiti di cui al paragrafo 1° dell'art. 248; per «debitori nemici» le persone che devono tali somme; per «creditori nemici» le persone alle quali tali somme sono dovute; per «Ufficio creditore» l'Ufficio di verifica e compensazione che funziona nel paese del creditore, e per «Ufficio debitore» l'Ufficio di verifica e di compensazione che funziona nel paese del debitore. § 3. Le Alte Parti contraenti puniranno le infrazioni alle disposizioni della lettera a) dell'art. 248 colle pene previste attualmente dalla loro legislazione circa il commercio col nemico. Esse proibiranno inoltre nel loro territorio ogni azione giudiziaria pel pagamento di tali debiti, salvo i casi previsti dal presente allegato. § 4. La garanzia del Governo di cui alla lettera b) dell'art. 248 avra' effetto quando il ricupero del debito non possa avvenire, qualunque ne sia il motivo, salvo che il debito fosse prescritto secondo la legislazione del paese del debitore, al momento della dichiarazione di guerra, o il debitore fosse a quel tempo in istato di fallimento, di moratoria o di insolvenza dichiarata, o la somma fosse dovuta da una Societa' i cui affari siano stati liquidati in conformita' della legislazione eccezionale di guerra. In tal caso la procedura di cui al presente allegato si applichera' al pagamento delle riparazioni. I termini «in stato di fallimento» e di «moratoria» si riferiscono all'applicazione delle leggi che prevedono tali condizioni giuridiche; l'espressione «in stato di insolvenza dichiarata» si riferisce a una condizione giuridica analoga, prevista dalla legge inglese. § 5. I creditori daranno all'Ufficio creditore, entro sei mesi dalla sua istituzione, notizia dei loro crediti e gli forniranno i documenti e le informazioni che loro saranno richiesti. Le Alte Parti contraenti prenderanno le disposizioni opportune per perseguire e punire le collusioni fra creditori e debitori nemici. Gli Uffici si daranno comunicazione di ogni elemento e informazione atti a scoprire ed a punire simili collusioni. Le Alte Parti contraenti faciliteranno, per quanto e' possibile, le comunicazioni postali e telegrafiche, a spese degli interessati e per mezzo degli Uffici, tra debitori e creditori che desiderino venire a un accordo sull'ammontare del debito. L'Ufficio creditore dara' notizia all'Ufficio debitore di tutti debiti che gli sono stati dichiarati. L'Ufficio debitore indichera', in tempo utile, all'Ufficio creditore i debiti riconosciuti e quelli contestati. In questo secondo caso, l'Ufficio debitore fara' menzione dei motivi per cui il debito non e' riconosciuto. § 6. Quando un debito e' stato riconosciuto, in tutto o in parte, l'Ufficio debitore accreditera' subito dell'ammontare riconosciuto l'Ufficio creditore, al quale dara' in pari tempo avviso dell'accreditamento. § 7. Il debito s'intendera' riconosciuto nella sua totalita' ed il relativo ammontare sara' subito accreditato all'Ufficio creditore, a meno che, entro tre mesi dal ricevimento della notificazione che gli sara' stata fatta, salvo proroga accettata dall'Ufficio creditore, l'Ufficio debitore non faccia sapere che il debito non e' riconosciuto. § 8. Quando il debito non sia riconosciuto in tutto o in parte, i due Uffici esamineranno il caso di comune accordo e tenteranno una conciliazione tra le parti. § 9. L'ufficio creditore paghera' ai singoli creditori le somme accreditate, valendosi, a tale scopo, dei fondi messi a sua disposizione dal Governo del proprio paese, alle condizioni stabilite dal Governo stesso, in specie ritenendo le somme stimate necessarie a coprire rischi, spese e diritti di commissione. § 10. Chiunque abbia reclamato il pagamento di un debito nemico, il cui ammontare non sia in tutto o in parte riconosciuto, dovra' pagare all'Ufficio, a titolo di multa, un interesse del 5% sulla parte del debito non riconosciuta. Del pari, chiunque si sia indebitamente rifiutato di riconoscere in tutto o in parte il debito reclamato a suo carico, dovra' pagare, a titolo di multa, un interesse del 5% sull'ammontare della parte di debito per la quale il suo rifiuto sia riconosciuto ingiustificato. Questo interesse sara' dovuto dal giorno della scadenza del termine previsto dal paragrafo 7 fino al giorno in cui la domanda sara' riconosciuta ingiustificata o il debito sara' pagato. Gli Uffici, ciascuno per la parte di propria competenza, provvederanno per la riscossione delle multe e saranno responsabili nel caso che tali multe non potessero venire riscosse. Le multe saranno accreditate all'altro Ufficio, che le tratterra' quale contributo alle spese di esecuzione delle presenti disposizioni. § 11. Il bilancio delle operazioni sara' fatto ogni mese e il saldo regolato dallo Stato debitore entro otto giorni, coll'effettivo versamento di numerario. Tuttavia i saldi dovuti da una o piu' Potenze alleate o associate saranno trattenuti fino al pagamento integrale delle somme dovute alle Potenze alleate e associate, e ai loro sudditi, a causa della guerra. § 12. Per facilitare la discussione fra gli Uffici, ognuno di questi avra' un rappresentante nella citta' dove funzionera' l'altro. § 13. Salvo eccezioni motivate, gli affari saranno discussi, per quanto e' possibile, presso l'Ufficio debitore. § 14. In applicazione dell'art. 248, lettera b), le Alte Parti contraenti sono responsabili del pagamento dei debiti nemici dei propri sudditi debitori. L'Ufficio debitore dovra' accreditare l'Ufficio creditore di tutti i debiti riconosciuti, anche quando ne sia stata impossibile la riscossione dal singolo debitore. Tuttavia i Governi dovranno dare al rispettivo Ufficio tutti i poteri necessari per ottenere il ricupero dei crediti riconosciuti. § 15. Ogni Governo garantira' le spese dell'Ufficio stabilito sul suo territorio, compresi gli stipendi del personale. § 16. In caso di disaccordo fra due Uffici sull'esistenza del debito e in caso di conflitto tra debitore e creditore nemici o fra gli Uffici, la controversia sara' sottoposta ad arbitrato, se le parti vi consentonoi alle condizioni da esse stabilite di comune accordo, o portata dinanzi al Tribunale arbitrale misto di cui alla sezione IV seguente. La controversia potra' tuttavia, su domanda dell'Ufficio creditore, essere sottoposta alla giurisdizione dei Tribunali ordinari del domicilio del debitore. § 17. Le somme approvate dal Tribunale arbitrale misto, dai tribunali ordinari o dal tribunale arbitrale saranno ricuperate per mezzo degli Uffici come se fossero state riconosciute dall'Ufficio debitore. § 18. I Governi interessati designeranno un agente incaricato di produrre le istanze davanti al tribunale arbitrale misto per conto del proprio Ufficio. Questo agente esercitera' un sindacato generale sumandatari e sugli avvocati dei sudditi del suo Paese. Il Tribunale giudica in base agli atti. Puo' tuttavia udire le parti, in persona o rappresentate, a loro scelta, da mandatari graditi ai due Governi o dall'agente predetto; questi ha facolta' di intervenire a fianco della parte, come di riassumere e sostenere una domanda da essa abbandonata. § 19. Gli Uffici interessati forniranno al Tribunale arbitrale misto le informazioni ed i documenti in loro possesso allo scopo di permettere al tribunale di decidere rapidamente sui casi che gli sono sottoposti. § 20. L'appello di una delle parti contro la concorde decisione dei due Uffici importa per l'appellante l'obbligo di un deposito per le spese, che sara' restituito soltanto se la prima decisione sia modificata in favore dell'appellante, e in proporzione all'accoglimento dell'appello dovendo, in tal caso, la parte avversa essere condannata nella stessa proporzione ai danni e alle spese. Il deposito potra' essere sostituito da una garanzia accettata dal Tribunale. Per tutte le vertenze sottoposte al Tribunale sara' prelevato un diritto del 5% sull'ammontare della somma in contestazione. Salvo decisione contraria del Tribunale, questo diritto sara' a carico della parte soccombente. Questo diritto sara' cumulato col deposito di cui sopra. Esso e' del pari indipendente dalla garanzia. Il Tribunale puo' assegnare a una delle parti danni e interessi, fino alla concorrenza delle spese del processo. Ogni somma dovuta in applicazione di questo paragrafo sara' accreditata all'Ufficio della parte vincitrice e fara' oggetto di un conto separato. § 21. Per il sollecito disbrigo degli affari si terra' conto, nella scelta del personale degli Uffici e del Tribunale arbitrale misto, della conoscenza della lingua dell'altro paese interessato. Gli Uffici potranno corrispondere liberamente tra loro e trasmettersi documenti nella propria lingua. § 22. Salvo occordo contrario fra i Governi interessati, i debiti saranno fruttiferi nelle condizioni seguenti: Nessun interesse sara' corrisposto sulle somme dovute a titolo di dividendi, interessi o altri pagamenti periodici rappresentanti l'interesse del capitale. Il saggio dell'interesse sara' del 5 per cento annuo, salvo che, per contratto, per legge o consuetudine locale, il creditore debba ricevere l'interesse ad un saggio diverso. In tal caso questo saggio sara' applicato. Gli interersi decorreranno dal giorno dell'apertura delle ostilita', o per un debito scaduto durante la guerra, dal giorno della scadenza e fino al giorno in cui l'ammontare del debito sara' accreditato all'Ufficio creditore. Gli interessi dovuti saranno considerati come debiti riconosciuti dagli Uffici e accreditati, alle stesse condizioni, all'Ufficio creditore. § 23. Se, in seguito alla decisione degli Uffici o del Tribunale arbitrale misto, un reclamo non e' considerato compreso fra i casi di cui all'articolo 248, il creditore avra' facolta' di perseguire il ricupero del suo credito dinanzi ai tribunali ordinari, o in qualsiasi altro modo, a forma di legge. La domanda presentata all'Ufficio interrompe la prescrizione. § 24. Le Alte Parti contraenti convengono di considerare le decisioni del Tribunale arbitrale misto come definitive e di renderle obbligatorie per i propri sudditi. § 25. Se un Ufficio creditore si rifiuta di notificare all'Ufficio debitore una domanda o di compiere un atto di procedura previsto nel presente allegato e inteso a far valere, in tutto o in parte, una domanda che gli sia stata debitamente notificata, dovra' rilasciare al creditore un certificato indicante la somma reclamata, e il creditore potra' perseguirne il ricupero davanti ai tribunali ordinari o in qualsiasi altro modo, a forma di legge.