(Regolamento-art. 388)
 
                              Art. 388. 
 
 
  Il pagamento delle spese fisse, autorizzato  per  mezzo  di  ruoli,
giusta gli articoli 357 a 368, viene disposto dalle  delegazioni  del
tesoro nei modi seguenti: 
 
    1° In base a note nominative per gli stipendi  od  altri  assegni
personali agl'impiegati dello Stato in servizio attivo o provvisorio,
o per assegni alle varie cariche, come quelli per spese d'ufficio, di
rappresentanza, di giro e simili; 
 
    2° In base a dichiarazione di nulla osta per i fitti; 
 
    3°  Mediante  appositi  ordini   corredati,   ove   d'uopo,   dai
certificati di vita, per le  pensioni  o  simiglianti  corresponsioni
vitalizie, e per gli assegni agl'impiegati in  disponibilita'  od  in
aspettativa che non prestano servizio; 
 
    4° Mediante appositi ordini individuali o collettivi per tutte le
altre spese fisse.