Art. 388. Il pagamento delle spese fisse, autorizzato per mezzo di ruoli, giusta gli articoli 357 a 368, viene disposto dalle delegazioni del tesoro nei modi seguenti: 1° In base a note nominative per gli stipendi od altri assegni personali agl'impiegati dello Stato in servizio attivo o provvisorio, o per assegni alle varie cariche, come quelli per spese d'ufficio, di rappresentanza, di giro e simili; 2° In base a dichiarazione di nulla osta per i fitti; 3° Mediante appositi ordini corredati, ove d'uopo, dai certificati di vita, per le pensioni o simiglianti corresponsioni vitalizie, e per gli assegni agl'impiegati in disponibilita' od in aspettativa che non prestano servizio; 4° Mediante appositi ordini individuali o collettivi per tutte le altre spese fisse.