(Regolamento-art. 390)
 
                              Art. 390. 
 
 
  Le note nominative sono compilate rispettivamente  dai  capi  delle
magistrature e da quelli degli altri uffizi competenti, separatamente
per localita'  ove  deve  farsene  il  pagamento,  e  debbono  essere
trasmesse alle delegazioni del tesoro in tempo prossimo alla scadenza
delle rate da pagarsi. 
 
  Le dichiarazioni  di  nulla  osta  per  i  fitti  dei  locali  sono
compilate  dai  capi  delle  amministrazioni,  o  degli  uffici   che
risiedono nei locali stessi. 
 
  Nella compilazione delle une e delle altre si osservano, in  quanto
siano applicabili, le disposizioni degli articoli 292 a 296 e 409.