Art. 391. Le delegazioni del tesoro, ricevute tali note e dichiarazioni, ne accertano la regolarita' e la concordanza coi relativi conti correnti e quando non abbiano osservazioni da fare emettono il corrispondente ordine di pagamento. Notano poi la mensualita' o la rata di cui si ordina il pagamento alla parte del debito dei relativi conti correnti, ed appostovi il suggello d'ufficio, trasmettono gli ordini alla sezione di tesoreria o agli agenti che devono estinguerli, con un elenco in doppio esemplare di cui uno e' restituito con ricevuta. Dopo che gli ordini sono stati estinti, le delegazioni prendono nota dell'effettuato pagamento sui rispettivi conti correnti.