(Regolamento-art. 393)
 
                              Art. 393. 
 
 
  Ogniqualvolta dopo  la  spedizione  delle  note  accada,  per  caso
imprevisto, di dover sospendere il pagamento di alcuna spesa in  esse
compresa,  i  capi  di  ufficio  ne  rendono  subito   informata   la
delegazione rispettiva per le necessarie disposizioni. 
 
  Ove l'informazione della sospensione pervenga  dopo  effettuato  il
pagamento, le delegazioni del tesoro curano,  quando  ne  abbiano  il
mezzo, o promuovono dagli uffici competenti, il ricupero delle  somme
indebitamente pagate.