(Regolamento-art. 394)
 
                              Art. 394. 
 
 
  Le note nominative cogli ordini di pagamento delle delegazioni  del
tesoro, e gli ordini collettivi dati dalle  medesime  sugli  appositi
moduli, quando non sieno  del  tutto  pagati  dagli  agenti  pagatori
residenti  fuori  del  capoluogo  di  provincia,  sono  compresi  nei
versamenti che essi agenti hanno l'obbligo di  fare  nelle  tesorerie
per la somma realmente pagata e vengono trasmessi, giusta  l'articolo
232, alla delegazione del tesoro, la  quale  detrae  le  partite  non
pagate, prendendone nota nei relativi  conti  correnti,  e  per  esse
rinvia agli stessi agenti altrettanti ordini individuali. 
 
  Presso  le  sezioni  di  Regia  tesoreria  le  note  e  gli  ordini
collettivi  possono  rimanere  fino  alla  scadenza   del   trimestre
successivo a quello  in  cui  furono  emessi  e  non  oltre  la  fine
dell'esercizio. Scorsi tali termini sono portati nei rispettivi conti
delle sezioni per l'importo realmente pagato. Per  le  quote  tuttora
dovute le delegazioni procedono come al comma precedente.