Art. 396. Alle scadenze delle rate delle pensioni, degli assegni vitalizi e degli assegni di aspettativa e di disponibilita', le delegazioni del tesoro emettono gli ordini di pagamento e, dopo averli annotati nei relativi conti correnti e scritturati in apposito registro, li trasmettono, con elenco in doppio esemplare, alle sezioni di R. tesoreria ed agli altri agenti pagatori.