(Regolamento-art. 396)
 
                              Art. 396. 
 
 
  Alle scadenze delle rate delle pensioni, degli assegni  vitalizi  e
degli assegni di aspettativa e di disponibilita', le delegazioni  del
tesoro emettono gli ordini di pagamento e, dopo averli  annotati  nei
relativi conti  correnti  e  scritturati  in  apposito  registro,  li
trasmettono, con elenco in  doppio  esemplare,  alle  sezioni  di  R.
tesoreria ed agli altri agenti pagatori.