(Regolamento-art. 397)
 
                              Art. 397. 
 
 
  A richiesta  degli  interessati  il  ministro  delle  finanze  puo'
consentire che il pagamento degli ordini di pensione, oltre che dalle
sezioni di R. tesoreria e dagli agenti indicati dall'art. 186,  venga
eseguito anche dalle casse di altri uffici governativi che abbiano da
fare versamenti in tesoreria e, con le opportune garanzie,  anche  da
enti privati.