Art. 397. A richiesta degli interessati il ministro delle finanze puo' consentire che il pagamento degli ordini di pensione, oltre che dalle sezioni di R. tesoreria e dagli agenti indicati dall'art. 186, venga eseguito anche dalle casse di altri uffici governativi che abbiano da fare versamenti in tesoreria e, con le opportune garanzie, anche da enti privati.