Art. 398. Le sezioni di R. tesoreria e gli altri uffici, enti ed agenti incaricati del pagamento delle pensioni e degli assegni di cui agli articoli 396 e 397, estinguono gli ordini, allegando a questi, quando la riscossione abbia luogo a mezzo di persona delegata, il certificato di vita del titolare. Per le pensioni e gli altri assegni esigibili dietro presentazione del certificato di iscrizione, gli uffici pagatori appongono su di questo, nell'apposita casella, il timbro a calendario con la dizione «pagato» od, in difetto, analoga dichiarazione col bollo di ufficio seguito dalla data e dalla firma. Effettuato il pagamento, le sezioni di R. tesoreria, passano gli ordini alle delegazioni del tesoro per la scritturazione a credito. Gli altri uffici ed enti li producono, con apposito elenco, alle delegazioni medesime per le disposizioni di rimborso. Le delegazioni verificano se il pagamento e' stato regolarmente eseguito dalle sezioni di tesoreria e dagli agenti pagatori, scritturano gli ordini di uscita, li annotano a discarico nel registro di prenotazione e quindi li consegnano alle sezioni di R. tesoreria per i rimborsi agli agenti pagatori e per la compilazione delle contabilita' mensili. I titoli riconosciuti irregolari vengono respinti a coloro che li hanno pagati.