(Regolamento-art. 398)
 
                              Art. 398. 
 
 
  Le sezioni di R. tesoreria e  gli  altri  uffici,  enti  ed  agenti
incaricati del pagamento delle pensioni e degli assegni di  cui  agli
articoli 396 e 397, estinguono gli ordini, allegando a questi, quando
la  riscossione  abbia  luogo  a  mezzo  di  persona   delegata,   il
certificato di vita del titolare. 
 
  Per le pensioni e gli altri assegni esigibili dietro  presentazione
del certificato di iscrizione, gli uffici pagatori  appongono  su  di
questo, nell'apposita casella, il timbro a calendario con la  dizione
«pagato» od, in difetto, analoga dichiarazione col bollo  di  ufficio
seguito dalla data e dalla firma. 
 
  Effettuato il pagamento, le sezioni di R.  tesoreria,  passano  gli
ordini alle delegazioni del tesoro per la scritturazione  a  credito.
Gli altri uffici ed enti li  producono,  con  apposito  elenco,  alle
delegazioni medesime per le disposizioni di rimborso. 
 
  Le delegazioni verificano se il  pagamento  e'  stato  regolarmente
eseguito  dalle  sezioni  di  tesoreria  e  dagli  agenti   pagatori,
scritturano gli  ordini  di  uscita,  li  annotano  a  discarico  nel
registro di prenotazione e quindi li consegnano alle  sezioni  di  R.
tesoreria per i rimborsi agli agenti pagatori e per  la  compilazione
delle contabilita' mensili. 
 
  I titoli riconosciuti irregolari vengono respinti a coloro  che  li
hanno pagati.