(Regolamento-art. 400)
 
                              Art. 400. 
 
 
  Per le spese fisse pagabili fuori del capoluogo di provincia  sulla
presentazione di  speciali  documenti,  le  delegazioni  del  tesoro,
anziche'  emettere  gli  ordini  alle  singole   scadenze,   possono,
all'inizio dei pagamenti, trasmettere agli enti ed uffici  incaricati
una copia del  conto  corrente,  quale  autorizzazione  di  carattere
continuativo per corrispondere le rate alle scadenze medesime. 
 
  Avvenendo qualche variazione nelle spese suddette le delegazioni ne
informano gli agenti pagatori i  quali  apportano  sull'estratto  del
conto le conseguenti modificazioni. 
 
  Gli estratti e le note di variazione dei medesimi sono spediti  con
elenco in doppio esemplare, uno dei quali e' restituito con ricevuta. 
 
  Venendo a cessare la partita, le delegazioni richiamano  l'estratto
del conto.