(Regolamento-art. 403)
 
                              Art. 403. 
 
 
  Agli ordini di  pagamento  delle  delegazioni  del  tesoro,  ed  ai
documenti da prodursi alle medesime nei casi di assenza, interdizione
od inabilitazione dei creditori, o di  costituzione  di  procuratore,
sono applicabili le disposizioni degli articoli 292 a 302 e 435.