(Regolamento-art. 404)
 
                              Art. 404. 
 
 
  Nel caso di morte di  alcuno  dei  creditori  di  spese  fisse,  le
delegazioni del tesoro si fanno esibire i documenti prescritti  dagli
articoli 298 a 300, secondo  i  casi,  liquidano  le  rate  dovute  e
rilasciano  gli  ordini  di  pagamento,  alligandovi  il  foglio   di
liquidazione e gli altri documenti, previa descrizione  sugli  ordini
stessi. 
 
  Per quelle partite di spese fisse, come fitti, canoni e simili, che
non devono essere chiuse per causa  di  morte  dell'intestatario,  le
delegazioni del tesoro, dopo aver provveduto al pagamento del rateo a
favore  degli  eredi,  promuovono  dalla  autorita'   competente   la
variazione delle partite medesime per la continuazione dei  pagamenti
agli aventi diritto.