(Codice Penale-art. 493 ter)
                            Art. 493-ter. 
 
(( (Indebito utilizzo e falsificazione  di  carte  di  credito  e  di
                           pagamento.) )) 
 
  ((Chiunque al  fine  di  trarne  profitto  per  se'  o  per  altri,
indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di
pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo  che  abiliti  al
prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione
di servizi, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la
multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa  pena  soggiace  chi,  al
fine di trarne profitto per se' o per altri, falsifica o altera carte
di credito o di pagamento o qualsiasi  altro  documento  analogo  che
abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o  alla
prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte
o  documenti  di  provenienza  illecita  o  comunque  falsificati   o
alterati, nonche' ordini di pagamento prodotti con essi. 
 
  In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il
delitto di cui al primo comma e' ordinata la confisca delle cose  che
servirono o furono destinate  a  commettere  il  reato,  nonche'  del
profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al
reato, ovvero quando essa non e'  possibile,  la  confisca  di  beni,
somme di denaro e altre utilita' di cui il reo ha  la  disponibilita'
per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. 
 
  Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al  secondo
comma, nel  corso  delle  operazioni  di  polizia  giudiziaria,  sono
affidati dall'autorita' giudiziaria agli organi  di  polizia  che  ne
facciano richiesta.))