(Codice di procedura penale-art. 405)
 
                              Art. 405 
 
             (Atti del presidente della corte d'assise) 
 
  Nei procedimenti di competenza della corte d'assise il  cancelliere
presenta al primo presidente della corte  d'appello  la  sentenza  di
rinvio o la richiesta di citazione a giudizio, appena  pervenuta.  Il
primo   presidente,   sentito   il   pubblico    ministero,    emette
immediatamente decreto di convocazione della corte d'assise per  ogni
circolo nel quale e' necessaria, anche per un solo  giudizio,  quando
vi sono imputati detenuti. Negli altri casi puo' fissare piu' giudizi
per ogni sessione in ciascun circolo. 
 
  Il decreto di citazione per  ciascun  dibattimento  e'  emesso  dal
presidente della corte d'assise subito dopo quello di apertura  della
sessione;  e'  compilato  in  conformita'  dell'articolo  407  ed  e'
notificato, a' termini dell'articolo 408, con la sentenza di rinvio a
giudizio, omessa la motivazione, o  con  la  richiesta  del  pubblico
ministero. 
 
  Il termine per comparire  non  puo'  essere  inferiore  a  quindici
giorni, salvo quanto e' disposto nell'articolo 183.