Art. 405 (Atti del presidente della corte d'assise) Nei procedimenti di competenza della corte d'assise il cancelliere presenta al primo presidente della corte d'appello la sentenza di rinvio o la richiesta di citazione a giudizio, appena pervenuta. Il primo presidente, sentito il pubblico ministero, emette immediatamente decreto di convocazione della corte d'assise per ogni circolo nel quale e' necessaria, anche per un solo giudizio, quando vi sono imputati detenuti. Negli altri casi puo' fissare piu' giudizi per ogni sessione in ciascun circolo. Il decreto di citazione per ciascun dibattimento e' emesso dal presidente della corte d'assise subito dopo quello di apertura della sessione; e' compilato in conformita' dell'articolo 407 ed e' notificato, a' termini dell'articolo 408, con la sentenza di rinvio a giudizio, omessa la motivazione, o con la richiesta del pubblico ministero. Il termine per comparire non puo' essere inferiore a quindici giorni, salvo quanto e' disposto nell'articolo 183.