Art. 406 (Citazione davanti al tribunale e al pretore) La citazione davanti al tribunale e' ordinata con decreto del presidente, senza ritardo, dopo pervenuta nella cancelleria la sentenza di rinvio o la richiesta di citazione a giudizio. Il pretore emette d'ufficio il decreto di citazione. L'udienza per il dibattimento, quando l'imputato e' detenuto, deve essere fissata al piu' presto e con precedenza assoluta su ogni altro giudizio relativo a imputati non detenuti. Il presidente del tribunale, sentito il pubblico ministero, fa iscrivere il giudizio nel ruolo delle udienze. Il pretore provvede d'ufficio.