(Codice di procedura penale-art. 406)
 
                              Art. 406 
 
            (Citazione davanti al tribunale e al pretore) 
 
  La citazione davanti al  tribunale  e'  ordinata  con  decreto  del
presidente,  senza  ritardo,  dopo  pervenuta  nella  cancelleria  la
sentenza di rinvio o la richiesta di citazione a giudizio. 
 
  Il pretore emette d'ufficio il decreto di citazione. 
 
  L'udienza per il dibattimento, quando l'imputato e' detenuto,  deve
essere fissata al piu' presto e con precedenza assoluta su ogni altro
giudizio relativo a imputati non detenuti. 
 
  Il presidente del tribunale,  sentito  il  pubblico  ministero,  fa
iscrivere il giudizio nel ruolo delle udienze.  Il  pretore  provvede
d'ufficio.