(Codice di procedura penale-art. 407)
 
                              Art. 407 
 
      (Requisiti del decreto di citazione davanti al tribunale) 
 
  Il decreto di citazione davanti al tribunale contiene: 
 
  1° le generalita'  o  le  altre  indicazioni  atte  a  identificare
l'imputato, e le generalita' delle altre parti; 
 
  2°  l'indicazione  del  luogo,  del   giorno   e   dell'ora   della
comparizione e l'avvertimento all'imputato che non  comparendo  sara'
giudicato in contumacia; 
 
  3° la nomina del difensore, se l'imputato ne e' privo; 
 
  4° l'avvertimento che durante il termine per comparire i  difensori
delle parti hanno facolta' di prendere  visione,  nel  luogo  ove  si
trovano, delle cose sequestrate, di esaminare in cancelleria gli atti
e i documenti e ivi estrarne copia; 
 
  5° l'indicazione del termine utile per proporre le prove a difesa; 
 
  6° la data e le sottoscrizioni del presidente e del cancelliere. 
 
  Il termine per comparire non puo' essere inferiore a  otto  giorni,
salvo quanto e' disposto nell'articolo 183.