Art. 407 (Requisiti del decreto di citazione davanti al tribunale) Il decreto di citazione davanti al tribunale contiene: 1° le generalita' o le altre indicazioni atte a identificare l'imputato, e le generalita' delle altre parti; 2° l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione e l'avvertimento all'imputato che non comparendo sara' giudicato in contumacia; 3° la nomina del difensore, se l'imputato ne e' privo; 4° l'avvertimento che durante il termine per comparire i difensori delle parti hanno facolta' di prendere visione, nel luogo ove si trovano, delle cose sequestrate, di esaminare in cancelleria gli atti e i documenti e ivi estrarne copia; 5° l'indicazione del termine utile per proporre le prove a difesa; 6° la data e le sottoscrizioni del presidente e del cancelliere. Il termine per comparire non puo' essere inferiore a otto giorni, salvo quanto e' disposto nell'articolo 183.