(Codice di procedura penale-art. 408)
 
                              Art. 408 
 
    (Notificazione del decreto di citazione davanti al tribunale) 
 
  Il decreto di citazione, con la  sentenza  di  rinvio  a  giudizio,
omessa la motivazione, o con la richiesta del pubblico ministero,  e'
notificato a tutte le parti private. 
 
  La parte civile e' citata  a  comparire  anche  nella  qualita'  di
testimonio se e' informata dei fatti per i  quali  si  procede.  Sono
altresi' citati come testimoni l'offeso dal reato, il querelante o il
denunciante.  Questa  citazione  non   pregiudica   il   diritto   di
costituirsi parte civile.