Art. 408 (Notificazione del decreto di citazione davanti al tribunale) Il decreto di citazione, con la sentenza di rinvio a giudizio, omessa la motivazione, o con la richiesta del pubblico ministero, e' notificato a tutte le parti private. La parte civile e' citata a comparire anche nella qualita' di testimonio se e' informata dei fatti per i quali si procede. Sono altresi' citati come testimoni l'offeso dal reato, il querelante o il denunciante. Questa citazione non pregiudica il diritto di costituirsi parte civile.