(Codice di procedura penale-art. 409)
 
                              Art. 409 
 
       (Requisiti del decreto di citazione davanti al pretore) 
 
  Nel decreto di citazione a giudizio emesso dal pretore  secondo  le
forme prescritte nell'articolo 407  e'  aggiunta  l'enunciazione  del
fatto, del titolo del reato, delle circostanze aggravanti e di quelle
che possono importare l'applicazione  di  misure  di  sicurezza,  con
l'indicazione degli articoli  di  legge  relativi.  Il  decreto  deve
altresi' contenere la nomina del difensore  all'imputato,  se  ne  e'
privo, quando la legge ne prescrive l'assistenza.  L'avvertimento  di
cui al numero 4° dell'articolo 407 deve essere  diretto  alla  parte,
quando la legge non richiede l'intervento del difensore. 
 
  Si osservano le disposizioni dell'articolo 408. 
 
  Il pretore indica inoltre nel decreto  di  citazione  i  testimoni,
tanto a carico quanto a discarico dell'imputato, che reputa utili per
l'accertamento della verita'. 
 
  Il termine per comparire non puo' essere minore di  giorni  cinque,
salvo quanto e' disposto nell'articolo 183.