Art. 409 (Requisiti del decreto di citazione davanti al pretore) Nel decreto di citazione a giudizio emesso dal pretore secondo le forme prescritte nell'articolo 407 e' aggiunta l'enunciazione del fatto, del titolo del reato, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono importare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione degli articoli di legge relativi. Il decreto deve altresi' contenere la nomina del difensore all'imputato, se ne e' privo, quando la legge ne prescrive l'assistenza. L'avvertimento di cui al numero 4° dell'articolo 407 deve essere diretto alla parte, quando la legge non richiede l'intervento del difensore. Si osservano le disposizioni dell'articolo 408. Il pretore indica inoltre nel decreto di citazione i testimoni, tanto a carico quanto a discarico dell'imputato, che reputa utili per l'accertamento della verita'. Il termine per comparire non puo' essere minore di giorni cinque, salvo quanto e' disposto nell'articolo 183.