(Codice di procedura penale-art. 410)
 
                              Art. 410 
 
            (Partecipazione ai difensori e loro facolta') 
 
  Il cancelliere fa notificare senza ritardo  ai  difensori  l'avviso
del giorno fissato per il dibattimento. 
 
  Durante il termine per comparire le cose sequestrate, gli atti e  i
documenti rimangono depositati in  cancelleria,  salva  per  le  cose
sequestrate la facolta' del presidente o del pretore  di  prescrivere
che rimangano fino a nuova disposizione nel luogo ove ne fu stabilita
la custodia.