Art. 410 (Partecipazione ai difensori e loro facolta') Il cancelliere fa notificare senza ritardo ai difensori l'avviso del giorno fissato per il dibattimento. Durante il termine per comparire le cose sequestrate, gli atti e i documenti rimangono depositati in cancelleria, salva per le cose sequestrate la facolta' del presidente o del pretore di prescrivere che rimangano fino a nuova disposizione nel luogo ove ne fu stabilita la custodia.