(Codice di procedura penale-art. 411)
 
                              Art. 411 
 
   (Annullamento del decreto di citazione per nullita' precedenti) 
 
  Se nel termine  stabilito  nell'articolo  401  sono  state  dedotte
nullita'  incorse  nell'istruzione  sommaria,  il  presidente  o   il
pretore, qualora ne riconosca l'esistenza,  pronuncia  ordinanza  con
cui le dichiara e annulla il  decreto  di  citazione.  Il  presidente
ordina altresi' la trasmissione  degli  atti  al  pubblico  ministero
affinche' gli atti nulli siano rinnovati o  rettificati;  il  pretore
provvede d'ufficio. Si osservano le disposizioni dell'articolo 189.