Art. 411 (Annullamento del decreto di citazione per nullita' precedenti) Se nel termine stabilito nell'articolo 401 sono state dedotte nullita' incorse nell'istruzione sommaria, il presidente o il pretore, qualora ne riconosca l'esistenza, pronuncia ordinanza con cui le dichiara e annulla il decreto di citazione. Il presidente ordina altresi' la trasmissione degli atti al pubblico ministero affinche' gli atti nulli siano rinnovati o rettificati; il pretore provvede d'ufficio. Si osservano le disposizioni dell'articolo 189.