(Codice di procedura penale-art. 412)
 
                              Art. 412 
 
                 (Nullita' del decreto di citazione) 
 
  Il decreto  di  citazione  e'  nullo  se  con  esso  non  e'  stata
notificata la sentenza di  rinvio  a  giudizio  o  la  richiesta  del
pubblico ministero avvero se, per inosservanza delle norme  stabilite
negli articoli precedenti, vi e' incertezza  assoluta  sulla  persona
dell'imputato, sul  titolo  del  reato,  sui  fatti  che  determinano
l'imputazione, o sull'Autorita' da cui emanano gli  atti,  o  davanti
alla quale si deve comparire. E' nullo altresi' se sono state violate
le  disposizioni  relative  alla  citazione  delle  persone  indicate
nell'articolo  408,  al  termine  per  comparire,  alla  nomina   del
difensore dell'imputato ovvero le disposizioni dell'articolo 410.