Art. 412 (Nullita' del decreto di citazione) Il decreto di citazione e' nullo se con esso non e' stata notificata la sentenza di rinvio a giudizio o la richiesta del pubblico ministero avvero se, per inosservanza delle norme stabilite negli articoli precedenti, vi e' incertezza assoluta sulla persona dell'imputato, sul titolo del reato, sui fatti che determinano l'imputazione, o sull'Autorita' da cui emanano gli atti, o davanti alla quale si deve comparire. E' nullo altresi' se sono state violate le disposizioni relative alla citazione delle persone indicate nell'articolo 408, al termine per comparire, alla nomina del difensore dell'imputato ovvero le disposizioni dell'articolo 410.