Art. 413 (Riunione di giudizi) Il presidente o il pretore, prima del dibattimento, puo' ordinare anche d'ufficio, purche' giovi alla speditezza dei procedimenti, l'unione dei giudizi, se si tratta di procedimenti connessi, ovvero se, per lo stesso reato attribuito a piu' imputati, sono state pronunciate piu' sentenze di rinvio a giudizio o sono stati richiesti o emessi piu' decreti di citazione, e i procedimenti sono tutti in stato di essere definiti. L'unione dei giudizi puo' essere ordinata, sentiti il pubblico ministero e le altre parti, in ogni altro caso in cui il presidente o il pretore ne riconosce la convenienza, quando non puo' derivarne notevole ritardo. Il provvedimento e' dato con ordinanza.