(Codice di procedura penale-art. 413)
 
                              Art. 413 
 
                        (Riunione di giudizi) 
 
  Il presidente o il pretore, prima del dibattimento,  puo'  ordinare
anche d'ufficio, purche'  giovi  alla  speditezza  dei  procedimenti,
l'unione dei giudizi, se si tratta di procedimenti  connessi,  ovvero
se, per lo stesso  reato  attribuito  a  piu'  imputati,  sono  state
pronunciate piu' sentenze di rinvio a giudizio o sono stati richiesti
o emessi piu' decreti di citazione, e i procedimenti  sono  tutti  in
stato di essere definiti. 
 
  L'unione dei giudizi puo'  essere  ordinata,  sentiti  il  pubblico
ministero e le altre parti, in ogni altro caso in cui il presidente o
il pretore ne riconosce la convenienza,  quando  non  puo'  derivarne
notevole ritardo. 
 
  Il provvedimento e' dato con ordinanza.