(Codice di procedura penale-art. 414)
 
                              Art. 414 
 
                      (Separazione di giudizi) 
 
  Se la sentenza di rinvio  a  giudizio  ovvero  la  richiesta  o  il
decreto di citazione ha  per  oggetto  un  reato  attribuito  a  piu'
imputati o piu'  reati  attribuiti  a  uno  o  a  piu'  imputati,  la
separazione dei giudizi puo' essere disposta dal giudice soltanto nel
dibattimento.