Art. 414 (Separazione di giudizi) Se la sentenza di rinvio a giudizio ovvero la richiesta o il decreto di citazione ha per oggetto un reato attribuito a piu' imputati o piu' reati attribuiti a uno o a piu' imputati, la separazione dei giudizi puo' essere disposta dal giudice soltanto nel dibattimento.