(Codice di procedura penale-art. 415)
 
                              Art. 415 
 
                        (Liste testimoniali) 
 
  Le liste dei testimoni che il pubblico ministero e le parti private
intendono far assumere sono, a pena di  decadenza,  presentate  nella
cancelleria in tempo sufficiente per le citazioni e almeno tre giorni
prima del dibattimento. 
 
  Nei procedimenti  davanti  al  pretore  le  parti  private  possono
nondimeno, anche se non  hanno  proposto  lista,  presentare  i  loro
testimoni direttamente all'udienza fissata per il dibattimento, salva
al pretore la facolta' di ammetterli o di escluderli. 
 
  Se i testimoni non sono stati esaminati nell'istruzione, i fatti  e
le  circostanze,  su  cui   e'   chiesto   l'esame,   devono   essere
specificamente indicati nella lista, a pena d'inammissibilita'. 
 
  Il pubblico ministero e le parti private, nella  rispettiva  lista,
possono chiedere la citazione dei testimoni assunti dal giudice o dal
pubblico ministero nell'istruzione con o senza giuramento e di quelli
assunti per richiesta  dell'Autorita'  giudiziaria  da  ufficiali  di
polizia giudiziaria, ovvero chiedere solamente che sia  data  lettura
nel dibattimento delle loro deposizioni.