Art. 415 (Liste testimoniali) Le liste dei testimoni che il pubblico ministero e le parti private intendono far assumere sono, a pena di decadenza, presentate nella cancelleria in tempo sufficiente per le citazioni e almeno tre giorni prima del dibattimento. Nei procedimenti davanti al pretore le parti private possono nondimeno, anche se non hanno proposto lista, presentare i loro testimoni direttamente all'udienza fissata per il dibattimento, salva al pretore la facolta' di ammetterli o di escluderli. Se i testimoni non sono stati esaminati nell'istruzione, i fatti e le circostanze, su cui e' chiesto l'esame, devono essere specificamente indicati nella lista, a pena d'inammissibilita'. Il pubblico ministero e le parti private, nella rispettiva lista, possono chiedere la citazione dei testimoni assunti dal giudice o dal pubblico ministero nell'istruzione con o senza giuramento e di quelli assunti per richiesta dell'Autorita' giudiziaria da ufficiali di polizia giudiziaria, ovvero chiedere solamente che sia data lettura nel dibattimento delle loro deposizioni.