(Codice di procedura penale-art. 416)
 
                              Art. 416 
 
            (Richiamo di documenti; citazione di periti) 
 
  Nel termine indicato nella prima parte dell'articolo precedente, il
pubblico ministero e le  altre  parti  possono  domandare  che  siano
richiamati documenti. Il pubblico ministero puo' richiedere che siano
citati a dare  chiarimenti  i  periti  nominati  nell'istruzione;  la
stessa facolta' appartiene alle parti private, ma in nessun  caso  e'
ammessa la citazione dei consulenti tecnici. 
 
  Il pretore puo' provvedere anche d'ufficio.