Art. 416 (Richiamo di documenti; citazione di periti) Nel termine indicato nella prima parte dell'articolo precedente, il pubblico ministero e le altre parti possono domandare che siano richiamati documenti. Il pubblico ministero puo' richiedere che siano citati a dare chiarimenti i periti nominati nell'istruzione; la stessa facolta' appartiene alle parti private, ma in nessun caso e' ammessa la citazione dei consulenti tecnici. Il pretore puo' provvedere anche d'ufficio.