(Codice di procedura penale-art. 417)
 
                              Art. 417 
 
                           (Perizia nuova) 
 
  Nel  termine  indicato  nella  prima  parte  dell'articolo  415  il
pubblico ministero  e  le  parti  private  possono  chiedere  che  il
presidente o il pretore nomini un perito per un accertamento che  non
abbia anteriormente formato oggetto di esame. Se il presidente  o  il
pretore ritiene di accogliere tale domanda, nomina un perito e gli fa
prestare giuramento. Questo perito e' ammesso a esporre il suo parere
nel dibattimento. 
 
  Il presidente o il pretore, quando ritiene utile il  parere  di  un
perito su  questioni  anteriormente  non  esaminate,  puo'  nominarlo
d'ufficio,   deferendogli   il   giuramento,   affinche'    riferisca
all'udienza nel modo sopra  indicato.  Qualora  ritenga  di  proporre
nuovi  quesiti  al  perito  nominato  durante  l'istruzione,   glieli
comunica affinche' riferisca all'udienza. 
 
  I provvedimenti menzionati nelle disposizioni precedenti di  questo
articolo sono emessi con ordinanza. 
 
  Nei  casi  predetti  le  parti  private  possono   presentare   nel
dibattimento,  anche  senza  citazione,  un  consulente  tecnico  per
ciascuna, per esporre  le  sue  osservazioni  sulle  conclusioni  del
perito, con divieto assoluto di ogni discussione tra il perito  e  il
consulente tecnico. Non sono ammesse le persone che si trovano  nelle
condizioni indicate nell'articolo 315 e, se le parti interessate sono
piu', deve essere osservata la  disposizione  del  secondo  capoverso
dell'articolo 323.