Art. 417 (Perizia nuova) Nel termine indicato nella prima parte dell'articolo 415 il pubblico ministero e le parti private possono chiedere che il presidente o il pretore nomini un perito per un accertamento che non abbia anteriormente formato oggetto di esame. Se il presidente o il pretore ritiene di accogliere tale domanda, nomina un perito e gli fa prestare giuramento. Questo perito e' ammesso a esporre il suo parere nel dibattimento. Il presidente o il pretore, quando ritiene utile il parere di un perito su questioni anteriormente non esaminate, puo' nominarlo d'ufficio, deferendogli il giuramento, affinche' riferisca all'udienza nel modo sopra indicato. Qualora ritenga di proporre nuovi quesiti al perito nominato durante l'istruzione, glieli comunica affinche' riferisca all'udienza. I provvedimenti menzionati nelle disposizioni precedenti di questo articolo sono emessi con ordinanza. Nei casi predetti le parti private possono presentare nel dibattimento, anche senza citazione, un consulente tecnico per ciascuna, per esporre le sue osservazioni sulle conclusioni del perito, con divieto assoluto di ogni discussione tra il perito e il consulente tecnico. Non sono ammesse le persone che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 315 e, se le parti interessate sono piu', deve essere osservata la disposizione del secondo capoverso dell'articolo 323.