(Codice di procedura penale-art. 418)
 
                              Art. 418 
 
                (Esame di testimoni a futura memoria) 
 
  Nelle circostanze prevedute dal primo capoverso dell'articolo  357,
il presidente o il pretore puo' esaminare un testimonio  anche  prima
dell'apertura del dibattimento, con le forme stabilite  nell'articolo
454.