(Codice di procedura penale-art. 419)
 
                              Art. 419 
 
                      (Anticipazione di spese) 
 
  Le  parti  private  non  ammesse  al  gratuito  patrocinio  debbono
anticipare  le  spese  per  le  citazioni   e   per   le   indennita'
all'interprete e ai testimoni,  e  le  spese  per  le  citazioni  dei
consulenti tecnici, da esse richieste.