(Codice di procedura penale-art. 420)
 
                              Art. 420 
 
                (Riduzione delle liste testimoniali) 
 
  Il presidente o il pretore deve ridurre le liste sovrabbondanti  ed
eliminare le testimonianze inammissibili per legge o  non  pertinenti
direttamente all'oggetto del giudizio. 
 
  Il provvedimento e' dato d'ufficio con decreto motivato, del  quale
il pubblico ministero e le parti private possono prendere  cognizione
in cancelleria.