Art. 420 (Riduzione delle liste testimoniali) Il presidente o il pretore deve ridurre le liste sovrabbondanti ed eliminare le testimonianze inammissibili per legge o non pertinenti direttamente all'oggetto del giudizio. Il provvedimento e' dato d'ufficio con decreto motivato, del quale il pubblico ministero e le parti private possono prendere cognizione in cancelleria.