Art. 421 (Proscioglimento prima del dibattimento) Salvo quanto e' stabilito nel capoverso dell'articolo 152, se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non poteva essere iniziata o non puo' essere proseguita e se per accertarla non e' necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio, anche d'ufficio, pronuncia sentenza di proscioglimento, enunciandone la causa nel dispositivo. Con la stessa sentenza revoca i provvedimenti ordinati per il dibattimento, dispone la liberazione del prosciolto che sia detenuto o soggetto a liberta' vincolata e ordina la cessazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza gia' provvisoriamente applicate. Si osservano, in quanto sono applicabili, le disposizioni degli articoli 382 e 383. La sentenza e' soggetta al ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero.