(Codice di procedura penale-art. 421)
 
                              Art. 421 
 
              (Proscioglimento prima del dibattimento) 
 
  Salvo quanto e'  stabilito  nel  capoverso  dell'articolo  152,  se
sussiste una causa che estingue il reato  o  per  la  quale  l'azione
penale non poteva essere iniziata o non puo' essere proseguita  e  se
per accertarla  non  e'  necessario  procedere  al  dibattimento,  il
giudice, in camera di consiglio, anche d'ufficio, pronuncia  sentenza
di proscioglimento, enunciandone la causa  nel  dispositivo.  Con  la
stessa sentenza revoca i provvedimenti ordinati per il  dibattimento,
dispone la liberazione del prosciolto che sia detenuto o  soggetto  a
liberta' vincolata e ordina la cessazione  delle  pene  accessorie  e
delle misure di sicurezza gia' provvisoriamente applicate. 
 
  Si osservano, in quanto sono  applicabili,  le  disposizioni  degli
articoli 382 e 383. 
 
  La sentenza e' soggetta al ricorso  per  cassazione  da  parte  del
pubblico ministero.