(Codice di procedura penale-art. 422)
 
                              Art. 422 
 
(Sanatoria delle nullita'  verificatesi  negli  atti  preliminari  al
                              giudizio) 
 
  Le nullita' verificatesi negli atti preliminari  al  giudizio  sono
sanate se non sono dedotte immediatamente dopo compiute le formalita'
d'apertura del dibattimento.