(Testo unico-art. 224)
                              Art. 224. 
 
(Art. 4, commi 1° e 3°, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736  -  Articoli
12, comma ultimo, 37, comma 3°, 39 e 42 R.  decreto-legge  28  agosto
                           1931, n. 1227). 
 
  Al primo anno degli Istituti superiori di magistero si e'  iscritti
mediante concorso per esame. 
  Al concorso per l'iscrizione al primo anno del corso triennale  per
il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari non
puo' essere ammesso chi abbia superato il quarantesimo anno di  eta';
e' preferito chi abbia insegnato nelle pubbliche scuole elementari. 
  I concorsi sono banditi per un numero di posti  determinato,  volta
per volta, con decreto Ministeriale, in conformita' dei  criteri  che
sono stabiliti nel regolamento. 
  Oltre agli esami  di  concorso  per  l'ammissione,  negli  Istituti
superiori di magistero vi sono esami annuali di  profitto,  esami  di
promozione dal primo al secondo biennio ed esami di diploma. 
  Agli Istituti superiori  di  magistero  si  applicano  l'art.  142,
ultimo comma, concernente il  divieto  d'iscrizione  contemporanea  a
piu' Istituti, l'art. 149, concernente gli studenti  fuori  corso,  e
l'art. 164, relativo alle sessioni degli esami.