Art. 224. (Art. 4, commi 1° e 3°, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 - Articoli 12, comma ultimo, 37, comma 3°, 39 e 42 R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). Al primo anno degli Istituti superiori di magistero si e' iscritti mediante concorso per esame. Al concorso per l'iscrizione al primo anno del corso triennale per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari non puo' essere ammesso chi abbia superato il quarantesimo anno di eta'; e' preferito chi abbia insegnato nelle pubbliche scuole elementari. I concorsi sono banditi per un numero di posti determinato, volta per volta, con decreto Ministeriale, in conformita' dei criteri che sono stabiliti nel regolamento. Oltre agli esami di concorso per l'ammissione, negli Istituti superiori di magistero vi sono esami annuali di profitto, esami di promozione dal primo al secondo biennio ed esami di diploma. Agli Istituti superiori di magistero si applicano l'art. 142, ultimo comma, concernente il divieto d'iscrizione contemporanea a piu' Istituti, l'art. 149, concernente gli studenti fuori corso, e l'art. 164, relativo alle sessioni degli esami.