(Testo unico-art. 225)
                              Art. 225. 
 
(Art. 93, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Articoli 39  e  40,
R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno  1932,  n.
                                812). 
 
  La tabella N, annessa al presente testo unico, stabilisce le  tasse
e sopratasse scolastiche per gli Istituti superiori di magistero. 
  Le tasse di concorso  per  l'ammissione,  di  immatricolazione,  di
iscrizione e di diploma sono devolute all'Erario. Le  tasse  per  gli
studenti fuori corso, le  sopratasse  per  esami  di  profitto  e  di
diploma  e  le  sopratasse  di  ripetizione  di  esami  sono  versate
direttamente alla cassa dell'Istituto;  le  tasse  per  gli  studenti
fuori corso e le sopratasse di ripetizione di esami sono devolute  al
bilancio dell'Istituto, le  sopratasse  di  esame  sono  erogate  per
propine ai componenti le  Commissioni  esaminatrici,  o  a  vantaggio
dell'Istituto, secondo norme che sono stabilite dal regolamento. 
  I diritti di segreteria sono determinati dall'annessa tabella I.