(Testo unico-art. 227)
                              Art. 227. 
 
(Art. 14, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 - Art. 96, R.  decreto  30
                      settembre 1923, n. 2102). 
 
  Sono istituite, presso  ciascuno  dei  tre  Istituti  superiori  di
magistero di Firenze, Messina e Roma, 20 borse di studio, di annue L.
1500 ciascuna, da conferirsi con le  norme  che  sono  stabilite  dal
regolamento.