Art. 227. (Art. 14, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 - Art. 96, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102). Sono istituite, presso ciascuno dei tre Istituti superiori di magistero di Firenze, Messina e Roma, 20 borse di studio, di annue L. 1500 ciascuna, da conferirsi con le norme che sono stabilite dal regolamento.