(Testo unico-art. 228)
                              Art. 228. 
 
(Art. 11, R. decreto-legge 25 settembre 1924,  n.  1585  -  Art.  55,
      comma ultimo, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). 
 
  Presso ciascun Istituto superiore di magistero  e'  costituita  una
Cassa   scolastica   al   fine    di    concorrere    nell'attuazione
dell'assistenza scolastica e di provvedere al  miglior  funzionamento
didattico dell'Istituto. 
  Essa e' amministrata dal  Consiglio  direttivo,  secondo  le  norme
stabilite da speciale statuto, predisposto dal  Consiglio  stesso  ed
approvato dal Ministro. 
  La Cassa ha una gestione finanziaria propria,  e  provvede  al  suo
funzionamento coi seguenti mezzi: 
  1° il cinque per cento dell'ammontare delle sopratasse di esami  di
profitto; 
  2° una somma, determinata, anno per anno, dal Consiglio  direttivo,
sulla dotazione annua di cui all'art. 217; 
  3° un contributo di L. 20 che ciascuno studente iscritto e'  tenuto
a pagare annualmente; 
  4° eventuali elargizioni di Enti e privati. 
  Presso  ciascun  Istituto  superiore  di  magistero   e'   altresi'
costituita l'Opera universitaria di cui all'art. 189 del presente  T.
U. 
  Agli Istituti  superiori  di  magistero  si  estendono,  in  quanto
applicabili, le disposizioni di cui al Titolo I,  sezione  III,  capo
III, § 2, relative alle Opere e alle fondazioni.