(Codice della navigazione-art. 377)
                              Art. 377. 
                       (Forma del contratto). 
 
  Il contratto di locazione deve essere provato per iscritto. 
 
  Tuttavia la prova scritta non e' richiesta per la locazione di navi
minori e di galleggianti di stazza lorda  non  superiore  alle  dieci
tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque,  in  ogni
altro caso.