(Codice della navigazione-art. 379)
                              Art. 379. 
                      (Obblighi del locatore). 
 
  Il locatore e'  tenuto  a  consegnare  la  nave,  con  le  relative
pertinenze,  in  stato  di  navigabilita'  e  munita  dei   documenti
necessari per  la  navigazione,  nonche'  a  provvedere  a  tutte  le
riparazioni dovute a forza maggiore o a  logorio  per  l'uso  normale
della nave secondo l'impiego convenuto.