Art. 379.
(Obblighi del locatore).
Il locatore e' tenuto a consegnare la nave, con le relative
pertinenze, in stato di navigabilita' e munita dei documenti
necessari per la navigazione, nonche' a provvedere a tutte le
riparazioni dovute a forza maggiore o a logorio per l'uso normale
della nave secondo l'impiego convenuto.