Art. 382.
(Scadenza del contratto).
Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s'intende
rinnovato, ancorche', spirato il termine stabilito, il conduttore
conservi la detenzione della nave.
Nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore, per
un periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto,
non si fa luogo a liquidazione di danni, ma al locatore, per il
periodo di tempo eccedente la durata del contratto, e' dovuto un
corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto
stesso.