(Codice della navigazione-art. 382)
                              Art. 382. 
                      (Scadenza del contratto). 
 
  Salvo espresso consenso del locatore, il  contratto  non  s'intende
rinnovato, ancorche', spirato il  termine  stabilito,  il  conduttore
conservi la detenzione della nave. 
 
  Nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore,  per
un periodo non eccedente la decima parte della durata del  contratto,
non si fa luogo a liquidazione di  danni,  ma  al  locatore,  per  il
periodo di tempo eccedente la durata  del  contratto,  e'  dovuto  un
corrispettivo in misura doppia  di  quella  stabilita  nel  contratto
stesso.