Art. 383.
(Prescrizione).
I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono con
il decorso di un anno dalla scadenza del contratto o, nel caso
previsto dall'articolo precedente, dalla data di riconsegna della
nave. Nel caso di perdita presunta della nave, il termine decorre
dalla data di cancellazione di questa dal registro d'iscrizione.