(Codice della navigazione-art. 383)
                              Art. 383. 
                           (Prescrizione). 
 
  I diritti derivanti dal contratto di locazione si  prescrivono  con
il decorso di un anno  dalla  scadenza  del  contratto  o,  nel  caso
previsto dall'articolo precedente, dalla  data  di  riconsegna  della
nave. Nel caso di perdita presunta della  nave,  il  termine  decorre
dalla data di cancellazione di questa dal registro d'iscrizione.