(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 219)
                 Art. 219. (Art. 53 del Testo Unico) 
                             GENERALITA' 

 
  Le fabbriche costruttrici di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori,
motori per ciclomotori  e  rimorchi  prodotti  in  serie  in  Italia,
debbono presentare al Ministero dei trasporti  domanda  per  chiedere
l'omologazione del tipo di cui all'art 53 dei Testo Unico. 
  Per i veicoli e per i motori per ciclomotori prodotti in  serie  da
fabbriche costruttrici estere l'omologazione  del  tipo  puo'  essere
concessa qualora venga richiesta. La relativa domanda  dovra'  essere
corredata di un alto che attribuisca a persona residente in Italia  i
poteri  per  rilasciare  la  dichiarazione  di  conformita'  al  tipo
omologato.