Art. 224. (Art. 53 del Testo Unico) MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE NON ESSENZIALI Le fabbriche costruttrici hanno facolta' di introdurre nei tipi di veicoli o motori per ciclomotori omologati le modifica che riterranno necessarie, purche' le stesse non interessino le caratteristiche costruttive essenziali di cui al successivo art. 225. In tal caso i veicoli o i motori per ciclomotori modificati costituiranno una nuova serie del tipo omologato, da individuare con apposito numero. Quando tali modifiche riguardino gli elaborati presentati, di cui al punto 2) dell'art. 220, dovra' esserne data comunicazione al Ministero dei trasporti.