Art. 351. Con mandati a disposizione, che saranno intestati sempre alla qualita' ufficiale del funzionario delegato, i Ministeri aprono crediti a favore di funzionari dipendenti, si' civili che militari, per porli in grado di provvedere a spese della natura di quelle indicate nell'articolo 317 del regolamento. Tali mandati possono essere emessi soltanto sulle tesorerie provinciali, colle condizioni e formalita' prescritte per tutti i mandati nei capi I e II di questo titolo VII del regolamento, e sono predisposti in forma da potervi annotare i pagamenti che a mano a mano si andranno effettuando sulla somma posta a disposizione. Di piu' debbono avere, oltre al numero generale d'ordine, un numero speciale continuativo per capitolo e per esercizio.