(Regolamento-art. 351)
 
                              Art. 351. 
 
  Con mandati a  disposizione,  che  saranno  intestati  sempre  alla
qualita' ufficiale  del  funzionario  delegato,  i  Ministeri  aprono
crediti a favore di funzionari dipendenti, si' civili  che  militari,
per porli in grado di provvedere  a  spese  della  natura  di  quelle
indicate nell'articolo 317 del regolamento. 
 
  Tali  mandati  possono  essere  emessi  soltanto  sulle   tesorerie
provinciali, colle condizioni e formalita'  prescritte  per  tutti  i
mandati nei capi I e II di questo titolo VII del regolamento, e  sono
predisposti in forma da potervi annotare i pagamenti  che  a  mano  a
mano si andranno effettuando sulla somma posta a disposizione. 
 
  Di piu' debbono avere, oltre al numero generale d'ordine, un numero
speciale continuativo per capitolo e per esercizio.