(Regolamento-art. 353)
 
                              Art. 353. 
 
  Pei crediti aperti con mandati a disposizione  debbono  tenersi  in
appositi registri conti di ciascun funzionario delegato, distinti pei
mandati emessi su ciascun capitolo. 
 
  Tali conti si tengono tanto dalla Corte  dei  conti,  quanto  dalle
Amministrazioni centrali pei funzionari  rispettivamente  dipendenti.
Debbono pure essere tenuti dalle Intendenze di  finanza  come  uffizi
del tesoro, non che dai singoli funzionari delegati  per  la  propria
gestione. 
 
  La Direzione generale del tesoro tiene in evidenza tutti i  crediti
aperti con mandati a disposizione, contrapponendo a ciascuno di  essi
i buoni estinti per riconoscere se i tesorieri  abbiano  pagato  piu'
dell'importare dei singoli mandati.