Art. 353. Pei crediti aperti con mandati a disposizione debbono tenersi in appositi registri conti di ciascun funzionario delegato, distinti pei mandati emessi su ciascun capitolo. Tali conti si tengono tanto dalla Corte dei conti, quanto dalle Amministrazioni centrali pei funzionari rispettivamente dipendenti. Debbono pure essere tenuti dalle Intendenze di finanza come uffizi del tesoro, non che dai singoli funzionari delegati per la propria gestione. La Direzione generale del tesoro tiene in evidenza tutti i crediti aperti con mandati a disposizione, contrapponendo a ciascuno di essi i buoni estinti per riconoscere se i tesorieri abbiano pagato piu' dell'importare dei singoli mandati.