(Regolamento-art. 354)
 
                              Art. 354. 
 
  I funzionari ordinatori dispongono  delle  somme  dei  mandati  pel
pagamento delle spese che occorrono,  mediante  buoni  a  favore  dei
creditori e non mai a favore di loro stessi. 
 
  Alla liquidazione delle spese ed alla emissione dei relativi  buoni
di pagamento sono applicabili le norme stabilite pei mandati  diretti
dagli articoli 325 e 326 del presente regolamento.