Art. 354. I funzionari ordinatori dispongono delle somme dei mandati pel pagamento delle spese che occorrono, mediante buoni a favore dei creditori e non mai a favore di loro stessi. Alla liquidazione delle spese ed alla emissione dei relativi buoni di pagamento sono applicabili le norme stabilite pei mandati diretti dagli articoli 325 e 326 del presente regolamento.