(Regolamento-art. 356)
 
                              Art. 356. 
 
  I bollettari per i buoni sono distribuiti  dall'Economato  generale
sulle richieste delle Intendenze di finanza, o delle  Amministrazioni
provinciali o compartimentali  da  cui  dipendono  i  funzionari  che
debbono usarne. Presso i detti uffici provinciali  i  bollettari  pei
buoni sono  dati  in  consegna  e  fanno  parte  della  gestione  dei
rispettivi economi, che ne tengono  conto  in  apposito  registro  di
carico e scarico. 
 
  Quando un funzionario non possa o  non  debba  piu'  per  qualsiasi
motivo rilasciare buoni, e' procurata subito  la  restituzione  della
parte di bollettario che non e' stata adoperata. 
 
  La consegna e la restituzione si fanno contro ricevuta. 
 
  Alla  tenuta  dei  bollettari  sono  applicabili  le   disposizioni
dell'art. 270.