Art. 356. I bollettari per i buoni sono distribuiti dall'Economato generale sulle richieste delle Intendenze di finanza, o delle Amministrazioni provinciali o compartimentali da cui dipendono i funzionari che debbono usarne. Presso i detti uffici provinciali i bollettari pei buoni sono dati in consegna e fanno parte della gestione dei rispettivi economi, che ne tengono conto in apposito registro di carico e scarico. Quando un funzionario non possa o non debba piu' per qualsiasi motivo rilasciare buoni, e' procurata subito la restituzione della parte di bollettario che non e' stata adoperata. La consegna e la restituzione si fanno contro ricevuta. Alla tenuta dei bollettari sono applicabili le disposizioni dell'art. 270.