Art. 357. Le Intendenze di finanza al ricevere i mandati a disposizione eseguiscono le occorrenti allibrazioni, e li trasmettono nei modi stabiliti al tesoriere provinciale. Quando il mandato a disposizione riguardi spese pagabili fuori del capoluogo di provincia, gl'intendenti di finanza trasmettono una copia del mandato da essi firmata all'agente o percettore che dovra' effettuare il pagamento dei buoni relativi. Terminati i pagamenti, siffatte copie sono restituite alle Intendenze di finanza che le conservano ne' propri atti.