(Regolamento-art. 357)
 
                              Art. 357. 
 
  Le Intendenze di finanza  al  ricevere  i  mandati  a  disposizione
eseguiscono le occorrenti allibrazioni, e  li  trasmettono  nei  modi
stabiliti al tesoriere provinciale. 
 
  Quando il mandato a disposizione riguardi spese pagabili fuori  del
capoluogo di provincia,  gl'intendenti  di  finanza  trasmettono  una
copia del mandato da essi firmata all'agente o percettore che  dovra'
effettuare il pagamento dei buoni relativi. 
 
  Terminati  i  pagamenti,  siffatte  copie  sono   restituite   alle
Intendenze di finanza che le conservano ne' propri atti.