(Regolamento-art. 360)
 
                              Art. 360. 
 
  Prima di pagare un buono, i  tesorieri  provinciali  e  gli  agenti
fuori  del  capoluogo  lo  esaminano   per   accertarsi   della   sua
regolarita', riscontrano col mandato o colla copia cui  si  riferisce
se la somma da pagarsi e' contenuta in quella che era a  disposizione
del funzionario, e prendono nota del buono sul mandato stesso o sulla
copia nell'apposita sede. 
 
  Quando scorgano irregolarita' o rilevino che  la  somma  del  buono
eccede quella disponibile sul mandato o sulla copia, si astengono dal
pagare  il  buono  e  lo  rimandano  invece  con   lettera   motivata
all'Intendenza di finanza o al funzionario  ordinatore,  secondo  che
dall'una o dall'altro l'abbiano ricevuto.