Art. 360. Prima di pagare un buono, i tesorieri provinciali e gli agenti fuori del capoluogo lo esaminano per accertarsi della sua regolarita', riscontrano col mandato o colla copia cui si riferisce se la somma da pagarsi e' contenuta in quella che era a disposizione del funzionario, e prendono nota del buono sul mandato stesso o sulla copia nell'apposita sede. Quando scorgano irregolarita' o rilevino che la somma del buono eccede quella disponibile sul mandato o sulla copia, si astengono dal pagare il buono e lo rimandano invece con lettera motivata all'Intendenza di finanza o al funzionario ordinatore, secondo che dall'una o dall'altro l'abbiano ricevuto.