(Regolamento-art. 363)
 
                              Art. 363. 
 
  Le Intendenze di finanza, la Direzione generale  del  tesoro  e  la
Corte dei conti, al ricevere successivamente coi conti dei  tesorieri
provinciali i buoni da essi pagati, ne prendono nota  sui  rispettivi
registri di cui al precedente articolo 353. 
 
  Le Amministrazioni centrali registrano  i  buoni  pagati  nei  loro
conti correnti, all'appoggio dei  prospetti  dei  titoli  pagati  che
ricevono dalla Direzione generale del tesoro a senso  del  successivo
articolo 635. 
 
  Le altre Amministrazioni compartimentali o provinciali  eseguiscono
siffatte registrazioni all'appoggio di prospetti che, non piu'  tardi
del giorno cinque d'ogni mese, saranno  compilati  e  loro  trasmessi
dalle Intendenze di finanza.