Art. 363. Le Intendenze di finanza, la Direzione generale del tesoro e la Corte dei conti, al ricevere successivamente coi conti dei tesorieri provinciali i buoni da essi pagati, ne prendono nota sui rispettivi registri di cui al precedente articolo 353. Le Amministrazioni centrali registrano i buoni pagati nei loro conti correnti, all'appoggio dei prospetti dei titoli pagati che ricevono dalla Direzione generale del tesoro a senso del successivo articolo 635. Le altre Amministrazioni compartimentali o provinciali eseguiscono siffatte registrazioni all'appoggio di prospetti che, non piu' tardi del giorno cinque d'ogni mese, saranno compilati e loro trasmessi dalle Intendenze di finanza.