Art. 364. I mandati a disposizione sui quali rimanessero fondi disponibili e non piu' da pagarsi, saranno fatti ridurre in qualsiasi epoca dell'anno alla somma realmente necessaria, mediante decreto ministeriale che fara' il corso di tutti gli uffici pei quali e' passato il mandato a disposizione cui si riferisce il detto decreto, e sara' poscia dalla Intendenza di finanza unito al relativo mandato. Dell'emissione di tale decreto di riduzione sara' data immediatamente notizia all'ufficiale delegato per sua norma.