(Regolamento-art. 364)
 
                              Art. 364. 
 
  I mandati a disposizione sui quali rimanessero fondi disponibili  e
non piu'  da  pagarsi,  saranno  fatti  ridurre  in  qualsiasi  epoca
dell'anno  alla  somma   realmente   necessaria,   mediante   decreto
ministeriale che fara' il corso di tutti  gli  uffici  pei  quali  e'
passato il mandato a disposizione cui si riferisce il detto  decreto,
e sara' poscia dalla Intendenza di finanza unito al relativo mandato. 
 
  Dell'emissione  di   tale   decreto   di   riduzione   sara'   data
immediatamente notizia all'ufficiale delegato per sua norma.