Art. 365. Quando sia esaurito il fondo disponibile, o cessino le facolta' dei funzionari ordinatori, e in tutti i casi entro i primi cinque giorni di ogni mese, i funzionari prementovati trasmettono all'Intendenza di finanza della provincia, sulla cui tesoreria sono aperti i crediti, il rendiconto rispettivo delle somme poste a loro disposizione con mandati, e di quelle erogate nel mese precedente; corredandolo delle matrici dei buoni rilasciati e di tutti i documenti giustificanti le spese per le quali disposero il pagamento, secondo le norme e colle forme stabilite dai regolamenti speciali pei relativi servizi e dalle istruzioni che fossero state o venissero a tale uopo emanate.